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TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sentenza n. 314/2024 del 06-03-2024
principi giuridici
In materia di responsabilità civile derivante da sinistro stradale, il danneggiato che agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di provare il nesso di causalità tra la condotta del danneggiante e l'evento lesivo, non essendo sufficiente la mera allegazione di una dinamica del sinistro inverosimile e contraddittoria, specie se smentita dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e dalle certificazioni mediche contestuali all'evento.
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sintesi e commento
Onere della Prova e Dinamiche Inverosimili: Il Rigetto della Domanda di Risarcimento Danni da Sinistro Stradale
Una recente sentenza del Tribunale di Reggio Calabria ha affrontato una complessa vicenda relativa a una richiesta di risarcimento danni derivanti da un presunto sinistro stradale. La controversia è nata a seguito di un incidente in cui l'attore sosteneva di aver subito gravi lesioni all'occhio mentre si trovava nei pressi di un autocarro di sua proprietà, guidato dal figlio, intento a disincagliarsi dal fango. L'attore imputava la responsabilità al figlio per non aver adottato le necessarie precauzioni, chiedendo il risarcimento dei danni alla compagnia assicurativa del veicolo.
La dinamica dell'incidente, come descritta dall'attore, presentava diverse incongruenze. Secondo la sua versione, mentre si trovava appoggiato al cassone dell'autocarro, un movimento improvviso del mezzo lo avrebbe sbilanciato, facendolo urtare violentemente con l'occhio contro lo sportello lato guida, rimasto aperto. La compagnia assicurativa convenuta ha contestato la veridicità di tale ricostruzione, eccependo la genericità e l'inverosimiglianza della dinamica, nonché un possibile concorso di colpa del danneggiato.
Il Tribunale, dopo aver esaminato le prove documentali, le testimonianze e la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, ha rigettato la domanda di risarcimento. Il giudice ha evidenziato come l'attore non avesse adeguatamente assolto l'onere della prova, previsto dall'articolo 2697 del Codice Civile, non fornendo una ricostruzione convincente e dettagliata dell'accaduto. In particolare, è stata sottolineata l'assenza di elementi probatori oggettivi, come fotografie del luogo dell'incidente o del veicolo coinvolto, e la presenza di incongruenze tra le diverse versioni fornite dall'attore, sia in sede di anamnesi medica che in sede processuale.
Un elemento cruciale nella decisione del Tribunale è stata la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale. Il consulente tecnico, dopo aver analizzato la documentazione medica e la dinamica dell'incidente, ha concluso che le lesioni riportate dall'attore non erano compatibili con l'urto contro lo sportello di un autocarro. In particolare, è stato evidenziato come un impatto di tale natura avrebbe dovuto causare anche lesioni ai tessuti circostanti l'occhio, circostanza non riscontrata nel caso specifico. Il consulente ha ipotizzato, invece, che le lesioni fossero più compatibili con un trauma diretto all'occhio causato da un oggetto di piccole dimensioni.
Le testimonianze raccolte sono state ritenute poco attendibili, anche in ragione del vincolo di parentela tra l'attore e il testimone chiave. Inoltre, la dinamica descritta dal testimone presentava ulteriori elementi di inverosimiglianza, come la presenza di un solo uomo intento a facilitare la manovra di un autocarro impantanato, senza richiedere l'aiuto di altre persone presenti nelle vicinanze.
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha concluso che l'attore non aveva fornito una prova sufficiente del nesso causale tra la condotta del figlio e le lesioni subite, rigettando la domanda di risarcimento e condannando l'attore al pagamento delle spese legali e di consulenza tecnica.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.